Art. 37

In vigore dal 29 mag 2006
Tali misure di salvaguardia causano la minima perturbazione possibile nel funzionamento del mercato dell’energia di rete delle parti e non devono superare la portata strettamente necessaria a porre rimedio alle improvvise difficoltà incontrate. Esse non falsano la concorrenza né incidono negativamente sugli scambi in maniera incompatibile con il comune interesse.
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Art. 37 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo