Art. 40

In vigore dal 29 mag 2006
Le disposizioni contenute nel presente titolo e le misure adottate a norma di esso si applicano ai territori ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni stabilite in tale trattato, ai territori delle parti aderenti e ai territori sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo.
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