Art. 36
In vigore dal 29 mag 2006
In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia di rete nel territorio di una parte aderente, nel territorio sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo o in un territorio della Comunità europea di cui all’, qualora su tale territorio risultino minacciati l’incolumità fisica o la sicurezza delle persone, degli impianti o delle attrezzature o l’integrità del sistema dell’energia di rete, la parte interessata può, in via temporanea, adottare le necessarie misure di salvaguardia.
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