Art. 27

In vigore dal 29 mag 2006
Per quanto riguarda la Comunità europea, le disposizioni del presente titolo e le misure adottate a norma di esso si applicano ai territori della Repubblica d’Austria, della Repubblica ellenica, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica italiana e della Repubblica di Slovenia. All’atto dell’adesione all’Unione europea di una parte aderente le disposizioni del presente titolo e le misure adottate a norma di esso si applicano anche, senza ulteriori formalità, al territorio di tale nuovo Stato membro.
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Art. 27 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo