Art. 23

In vigore dal 29 mag 2006
Con il termine «norme di applicazione generale della Comunità europea» si intende qualsiasi norma relativa a sistemi tecnici applicata all’interno della Comunità europea e necessaria al funzionamento sicuro ed efficace dei sistemi di rete, compresi gli aspetti relativi alla trasmissione, ai collegamenti transfrontalieri, alla modulazione e alle norme generali di sicurezza dei sistemi tecnici, promulgata eventualmente tramite il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e analoghi organismi di normalizzazione, o quale promulgata dall’Unione per il coordinamento del trasporto di elettricità (UCTE) e dall’Associazione europea per la razionalizzazione degli scambi di energia (European Association for the Streamlining of Energy Exchanges) (Easeegas) per la fissazione di norme e pratiche commerciali comuni.
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Art. 23 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo