Art. 18
In vigore dal 29 mag 2006
1. Le seguenti pratiche sono incompatibili con il corretto funzionamento del trattato, se e in quanto possono incidere sugli scambi di energia di rete tra le parti contraenti:
a)
tutti gli accordi fra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate aventi l’oggetto o l’effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;
b)
l’abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sul mercato fra le parti contraenti nel loro insieme o in una parte sostanziale di esse;
c)
qualsiasi aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza favorendo certe imprese o certe risorse energetiche.
2. Ogni pratica contraria del presente articolo è valutata sulla base dei criteri derivanti dall’applicazione delle norme degli del trattato che istituisce la Comunità europea (riprodotti nell’allegato III).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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