Art. 19

In vigore dal 29 mag 2006
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, ciascuna parte contraente si adopera affinché entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente trattato sia garantita l’osservanza dei principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’, paragrafi 1 e 2 (riprodotti nell’allegato III).
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Art. 19 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo