Art. 20

In vigore dal 29 mag 2006
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente trattato ciascuna parte contraente presenta alla Commissione europea un piano di attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. La Commissione europea presenta al Consiglio ministeriale, per adozione, il piano di ciascuna parte contraente.
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Art. 20 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo