Art. 22

In vigore dal 29 mag 2006
Entro un anno dall’approvazione dell’elenco le parti contraenti adottano piani di sviluppo volti ad allineare i loro settori dell’energia di rete sulle suddette norme di applicazione generale della Comunità europea.
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Art. 22 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo