Art. 26

In vigore dal 29 mag 2006
Le disposizioni del presente titolo e le misure adottate a norma di esso si applicano ai territori delle parti aderenti, al territorio sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni unite nel Kossovo e ai territori della Comunità europea di cui all’.
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Art. 26 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo