Art. 42

In vigore dal 29 mag 2006
1.   La Comunità dell’energia può adottare misure allo scopo di creare un mercato unico senza frontiere interne per l’energia di rete. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle misure fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone, né a quelle relative ai diritti ed agli interessi dei lavoratori dipendenti.
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Art. 42 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo