Art. 5
Autorità responsabile
In vigore dal 20 gen 2006
Autorità responsabile
1. L’autorità responsabile è incaricata dell’efficace ed corretta gestione e attuazione dei programmi pluriennali o annuali finanziati dal Fondo, e in particolare deve:
a)
presentare alla Commissione il programma pluriennale redatto secondo il modello di cui all’allegato 1;
b)
presentare alla Commissione il programma annuale redatto secondo il modello di cui all’allegato 2;
c)
garantire che i progetti da finanziare vengano selezionati conformemente alle condizioni e ai criteri indicati negli della decisione 2004/904/CE e con le procedure standard stabilite all' della presente decisione, fatti salvi gli eventuali altri criteri definiti nelle normative comunitaria e nazionale applicabili;
d)
garantire un’efficace gestione amministrativa, contrattuale e finanziaria delle azioni, conformemente alle procedure standard stabilite all' della presente decisione;
e)
garantire la legalità e la regolarità delle transazioni.
2. L’autorità responsabile istituisce procedure atte a garantire che la documentazione relativa alle spese e ai controlli necessari per una pista di controllo adeguata sia tenuta conformemente alle disposizioni di cui all’.
3. L’autorità responsabile provvede affinché l’autorità di controllo riceva, ai fini dei controllo e delle verifiche di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/904/CE, tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate e sui progetti cofinanziati dal Fondo.
4. L’autorità responsabile provvede affinché l’autorità di certificazione riceva, ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate, sui progetti cofinanziati dal Fondo e sui risultati dei controlli effettuati dall’autorità di controllo.
5. L’autorità responsabile riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione ed è incaricata di effettuare i pagamenti ai beneficiari. Essa presenta alla Commissione le richieste di pagamento redatte secondo il modello di cui all'allegato 5, se del caso corredate da una relazione sullo stato di avanzamento o da una relazione finale redatte secondo i modelli indicati negli allegati 3 e 4 e dalla dichiarazione di spesa redatta conformemente all’allegato 6, debitamente certificata dall’autorità di certificazione.
6. L’autorità responsabile provvede affinché le relazioni sull’attuazione e sulla valutazione delle azioni cofinanziate dal Fondo vengano presentate secondo il calendario stabilito all’articolo 28 della decisione 2004/904/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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