Art. 7

Autorità di controllo

In vigore dal 20 gen 2006
Autorità di controllo 1.   L’autorità di controllo è incaricata dell’organizzazione dei controlli di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/904/CE, secondo le norme internazionali. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 devono vertere su un campione materiale dei progetti cofinanziati, selezionato in base a un’analisi dei rischi e rappresentativo di almeno il 10 % della spesa totale ammissibile per ciascun programma annuale. Il metodo di campionamento deve tenere conto delle seguenti condizioni: a) includere progetti di natura e d'ampiezza sufficientemente varie; b) tener conto di eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari e degli aspetti costi/benefici, sulla base dei controlli effettuati in precedenza; c) garantire che il metodo di campionamento utilizzato per i controlli di cui all’articolo 25 selezioni progetti rappresentativi della popolazione compresa in ciascun programma annuale. 3.   Nel corso dei controlli, l’autorità di controllo verifica: a) l'applicazione concreta dei sistemi di gestione e di controllo, le eventuali carenze e la loro gravità; b) che la pista di controllo sia adeguata; c) se vi sia corrispondenza tra un numero adeguato di documenti contabili e i relativi documenti giustificativi conservati dall’autorità responsabile o dalle autorità delegate, dai beneficiari delle sovvenzioni e, eventualmente, da altri organismi o imprese che danno esecuzione ai progetti; d) che le voci di spesa siano conformi ai requisiti di ammissibilità stabiliti nella decisione C(2006)51 def./1 della Commissione, alle esigenze stabilite in occasione della procedura nazionale di selezione, alle disposizioni della convenzione di sovvenzione o dell'atto giuridico di concessione della sovvenzione e alle opere effettivamente realizzate; e) che la destinazione effettiva o prevista del progetto corrisponda agli obiettivi descritti agli articoli da 4 a 7 della decisione 2004/904/CE e vada a beneficio dei beneficiari indicati all' della decisione 2004/904/CE; f) che siano rispettate le condizioni indicate all'articolo 20 della decisione 2004/904/CE e ogni altro limite imposto dalle disposizioni comunitarie applicabili ai contributi finanziari della Comunità e che questi ultimi siano corrisposti ai beneficiari delle sovvenzioni senza decurtazioni o ritardi ingiustificati; g) che il pertinente cofinanziamento sia realmente disponibile. 4.   La relazione finale sull’attuazione del programma annuale di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE comprende i risultati di tutte le verifiche effettuate dall’autorità di controllo nonché una descrizione dei provvedimenti adottati dall'autorità responsabile a fronte delle anomalie e delle irregolarità riscontrate.
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Autorità di controllo (Art. 7 Decisione (UE) 2006/401) — Testo vigente | Portale Normativo