Art. 6

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

In vigore dal 20 gen 2006
Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autorità delegata, l'autorità responsabile definisce con esattezza la portata dei compiti delegati e fissa procedure dettagliate per la loro esecuzione, che devono essere conformi alle condizioni di cui all'. Tali procedure prevedono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati. I compiti che vengono delegati dall'autorità responsabile vengono comunicati all'autorità delegata e da quest’ultima assunti.
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