Art. 4

Designazione delle autorità

In vigore dal 20 gen 2006
Designazione delle autorità 1.   Gli stati membri designano le seguenti autorità: — un’autorità responsabile, — un’autorità di certificazione, — un’autorità di controllo. 2.   Fatte salve le disposizioni della presente decisione, gli Stati membri stabiliscono le modalità concernenti le relazioni tra dette autorità, le quali operano nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche e finanziarie dello Stato membro interessato. 3.   Fatte salve le disposizioni di cui all’, punto 2, alcune o tutte le funzioni di gestione, certificazione e controllo possono essere attuate nell’ambito di uno stesso organismo.
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Designazione delle autorità (Art. 4 Decisione (UE) 2006/401) — Testo vigente | Portale Normativo