Art. 2
In vigore dal 20 gen 2006
Ai fini della presente decisione, si intende per:
1)
«autorità responsabile»: organo funzionale dello Stato membro ovvero organismo pubblico nazionale designato dallo Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE.
2)
«autorità delegata»: pubblica amministrazione o persona giuridica di diritto privato regolata dal diritto dello Stato membro ed investita di una funzione di pubblico servizio, cui l'autorità responsabile delega alcuni o tutti i suoi compiti esecutivi di cui all', paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE.
3)
«autorità di certificazione»: individuo o servizio operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile o dalle autorità delegate, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE.
4)
«autorità di controllo»: individuo o servizio operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile o dalle autorità delegate, designato dallo Stato membro per effettuare i controlli e le verifiche delle azioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/904/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:401:oj#art-2