Art. 2

In vigore dal 20 gen 2006
Ai fini della presente decisione, si intende per: 1) «autorità responsabile»: organo funzionale dello Stato membro ovvero organismo pubblico nazionale designato dallo Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE. 2) «autorità delegata»: pubblica amministrazione o persona giuridica di diritto privato regolata dal diritto dello Stato membro ed investita di una funzione di pubblico servizio, cui l'autorità responsabile delega alcuni o tutti i suoi compiti esecutivi di cui all', paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE. 3) «autorità di certificazione»: individuo o servizio operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile o dalle autorità delegate, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE. 4) «autorità di controllo»: individuo o servizio operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile o dalle autorità delegate, designato dallo Stato membro per effettuare i controlli e le verifiche delle azioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/904/CE.
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