Art. 13

Competenze della Commissione

In vigore dal 20 gen 2006
Competenze della Commissione 1.   Entro 12 mesi dal ricevimento della descrizione di cui all’, paragrafo 3, la Commissione svolge un’analisi documentale dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro, nonché un controllo in loco delle procedure di attuazione, dei sistemi di controllo, delle procedure contabili e delle procedure di appalto e di assegnazione delle sovvenzioni messe in atto dall’autorità responsabile e dalle autorità delegate. La Commissione informa lo Stato membro di eventuali carenze o mancanze riscontrate nei sistemi e delle eventuali misure correttive necessarie. 2.   Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 26 della decisione 2004/904/CE del Consiglio, la Commissione riesamina le procedure o i sistemi istituiti dagli Stati membri ogniqualvolta vengano effettuate modifiche sostanziali.
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Competenze della Commissione (Art. 13 Decisione (UE) 2006/401) — Testo vigente | Portale Normativo