Art. 15
Programmi pluriennali e annuali
In vigore dal 20 gen 2006
Programmi pluriennali e annuali
1. I progetti di programmi pluriennali e annuali di cui all’ della decisione 2004/904/CE sono presentati alla Commissione in euro.
2. Gli Stati membri la cui valuta non è l’euro alla data della presentazione del progetto di programma pluriennale o annuale forniscono le informazioni finanziarie di cui agli allegati 1 e 2 della presente decisione sia in euro che nella valuta nazionale. Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta nazionale in euro è il tasso del giorno pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il penultimo giorno lavorativo, per la Commissione, del mese precedente quello in cui viene presentato alla Commissione il progetto di programma pluriennale o annuale.
Storico versioni
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