Art. 17
Liquidazione dei conti
In vigore dal 20 gen 2006
Liquidazione dei conti
1. Entro nove mesi dalla data finale di ammissibilità dei costi stabilita nella decisione annuale di cofinanziamento da parte del Fondo, l’autorità responsabile presenta alla Commissione la seguente documentazione:
a)
la relazione finale sull’attuazione del programma annuale redatta conformemente al modello di cui all’allegato 4;
b)
la dichiarazione finale di spesa redatta conformemente al modello di cui all’allegato 6, certificata dall’autorità di certificazione;
c)
la relazione redatta dall’autorità di controllo sui controlli effettuati;
d)
una domanda di pagamento o una dichiarazione di rimborso, redatte secondo il modello di cui all’allegato 5.
2. Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 si interrompe qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2004/904/CE.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 26 della decisione 2004/904/CE, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1, comunica allo Stato membro l'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute a carico del bilancio. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.
4. Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme versate agli Stati membri.
5. Qualora l’autorità responsabile ometta di fornire, entro la data prescritta e in un formato accettabile, la documentazione indicata al paragrafo 1, la Commissione annulla automaticamente il cofinanziamento da parte del Fondo per il periodo oggetto della decisione di cofinanziamento, emette un ordine di recupero per tutti gli importi già erogati a titolo di prefinanziamento a norma della decisione di cofinanziamento e disimpegna tutti i relativi importi residui.
6. La procedura di annullamento automatico di cui al paragrafo 5 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, sia in corso nello Stato membro un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale parziale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.
Storico versioni
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