Art. 14

Cooperazione con le autorità di controllo degli Stati membri

In vigore dal 20 gen 2006
Cooperazione con le autorità di controllo degli Stati membri 1.   La Commissione collabora con le autorità di controllo designate dagli Stati membri per coordinare i rispettivi piani di controllo e i metodi di audit e scambia immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni dei lavori. 2.   La Commissione e le autorità di controllo si riuniscono periodicamente, almeno una volta l’anno, per esaminare insieme i risultati dei controlli oggetto delle relazioni annuali presentate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE e per procedere a uno scambio di opinioni sui temi relativi al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.
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Cooperazione con le autorità di controllo degli Stati membri (Art. 14 Decisione (UE) 2006/401) — Testo vigente | Portale Normativo