Art. 12
Competenze degli Stati membri
In vigore dal 20 gen 2006
Competenze degli Stati membri
1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria delle azioni finanziate dal Fondo e la legalità e regolarità delle operazioni attinenti. Essi provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di controllo e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all’apprestamento dei sistemi di gestione e controllo atti a garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo siano predisposti come prescritto dagli articoli da 3 a 11. Essi sono responsabili del corretto funzionamento dei sistemi per l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo.
3. All’atto della presentazione della proposta di programma annuale del 2005, gli Stati membri presentano alla Commissione una descrizione dei sistemi relativi all’organizzazione e alle procedure dell’autorità responsabile, delle autorità delegate, delle autorità di certificazione e delle autorità di controllo, conformemente alle disposizioni degli articoli da 3 a 11.
4. Gli Stati membri forniscono una descrizione aggiornata dei sistemi di gestione e di controllo ogniqualvolta vengano effettuate modifiche dei sistemi e delle procedure.
Storico versioni
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