Art. 10

Procedure di selezione e di assegnazione delle sovvenzioni

In vigore dal 20 gen 2006
Procedure di selezione e di assegnazione delle sovvenzioni L’autorità responsabile stabilisce procedure dettagliate per la selezione delle azioni destinate ad essere cofinanziate dal Fondo, che riguardano, in particolare: a) l’organizzazione delle procedure di selezione e di assegnazione conformemente ai principi di trasparenza e parità di trattamento e, se del caso, alle norme in materia di appalti pubblici, con l’adozione delle misure necessarie ad evitare possibili conflitti d’interesse; b) la pubblicizzazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara attraverso i circuiti appropriati a livello nazionale e regionale; c) il ricevimento delle domande, l’avviso di ricevimento, la registrazione e l’archiviazione delle domande di cofinanziamento; d) l’analisi e la valutazione formale, qualitativa e finanziaria delle domande in base ai criteri definiti negli inviti a presentare proposte e nei bandi di gara; e) l’organizzazione di incontri e i rapporti con i comitati di selezione e valutazione; f) le consultazioni con gli organismi competenti circa la complementarità delle azioni proposte con altri strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari; g) l’adozione della decisione sulla selezione dei progetti al livello competente dell’autorità responsabile; h) la pubblicazione dei risultati della procedura di selezione e assegnazione; i) la comunicazione per iscritto a ciascun richiedente dei risultati del processo di selezione, con una spiegazione relativa alle decisioni di selezione.
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Procedure di selezione e di assegnazione delle sovvenzioni (Art. 10 Decisione (UE) 2006/401) — Testo vigente | Portale Normativo