Art. 8

Autorità di certificazione

In vigore dal 20 gen 2006
Autorità di certificazione L’autorità di certificazione è incaricata di certificare le dichiarazioni di spesa redatte dall’autorità responsabile conformemente all'articolo 24 della decisione 2004/904/CE, sulla base del modello di cui all'allegato 6. La certificazione deve garantire: 1) che la dichiarazione delle spese sia corretta, provenga da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili, (2) che le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e siano state sostenute in rapporto ai progetti selezionati per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma annuale e alle norme comunitarie e nazionali applicabili; 3) che ai fini della certificazione, l’autorità di certificazione abbia ricevuto dall’autorità responsabile tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate, sui progetti cofinanziati dal Fondo e sui controlli effettuati dall’autorità di controllo sulle spese incluse nelle dichiarazioni di spesa; 4) che vengano tenuti in debito conto i risultati di tutte le verifiche effettuate dall'autorità di controllo; 5) che il recupero di eventuali importi di fondi comunitari indebitamente versati a seguito delle irregolarità riscontrate, se del caso maggiorato degli interessi, sia stato correttamente detratto dalla dichiarazione di spesa.
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Autorità di certificazione (Art. 8 Decisione (UE) 2006/401) — Testo vigente | Portale Normativo