Art. 3

Principi generali

In vigore dal 20 gen 2006
Principi generali I sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri prevedono: 1) una chiara definizione delle funzioni degli organismi e/o degli individui che partecipano alla gestione e al controllo e una precisa ripartizione delle competenze all'interno di ciascuno di essi; 2) una netta separazione delle funzioni tra gli organismi, i servizi e/o gli individui preposti alla gestione, al controllo e alla certificazione delle spese; 3) per ciascun organismo o servizio, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo; 4) efficaci dispositivi di controllo interno per l'autorità responsabile e altre autorità delegate; 5) sistemi informatici e affidabili di contabilità, monitoraggio e rendicontazione finanziaria; 6) un sistema efficace di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'esecuzione dei compiti venga affidata a terzi; 7) l'esistenza di manuali di procedura dettagliati relativi alle funzioni da espletare; 8) dispositivi efficaci di verifica del funzionamento del sistema; 9) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo soddisfacente; 10) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
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