Art. 3
Principi generali
In vigore dal 20 gen 2006
Principi generali
I sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri prevedono:
1)
una chiara definizione delle funzioni degli organismi e/o degli individui che partecipano alla gestione e al controllo e una precisa ripartizione delle competenze all'interno di ciascuno di essi;
2)
una netta separazione delle funzioni tra gli organismi, i servizi e/o gli individui preposti alla gestione, al controllo e alla certificazione delle spese;
3)
per ciascun organismo o servizio, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo;
4)
efficaci dispositivi di controllo interno per l'autorità responsabile e altre autorità delegate;
5)
sistemi informatici e affidabili di contabilità, monitoraggio e rendicontazione finanziaria;
6)
un sistema efficace di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'esecuzione dei compiti venga affidata a terzi;
7)
l'esistenza di manuali di procedura dettagliati relativi alle funzioni da espletare;
8)
dispositivi efficaci di verifica del funzionamento del sistema;
9)
sistemi e procedure per garantire una pista di controllo soddisfacente;
10)
procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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