Art. 7
Azioni nazionali ammissibili in materia di rimpatrio volontario
In vigore dal 2 dic 2004
Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di rimpatrio volontario, e in particolare:
a)
l’informazione e i servizi di consulenza relativi ai programmi di rimpatrio volontario;
b)
l’informazione relativa alla situazione nei paesi o nelle regioni d’origine o di residenza abituale precedente;
c)
la formazione generale o professionale e l’aiuto al reinserimento;
d)
le azioni delle comunità d’origine residenti nell’Unione europea che facilitino il rimpatrio volontario delle persone considerate nella presente decisione;
e)
le azioni che facilitano l'organizzazione e l'attuazione dei programmi nazionali di rimpatrio volontario.
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