Art. 8

Azioni comunitarie

In vigore dal 2 dic 2004
1.   Oltre alle azioni previste dagli , il Fondo può anche finanziare, su iniziativa della Commissione, e nel limite del 7 % delle risorse disponibili del Fondo, azioni transnazionali o di interesse comunitario in materia di politica d’asilo e di misure applicabili ai rifugiati e agli sfollati, previste al paragrafo 2. 2.   Le azioni comunitarie ammissibili riguardano in particolare: a) la promozione della cooperazione comunitaria nell’attuazione della legislazione comunitaria e di buone pratiche; b) il sostegno alla realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi di due o più Stati membri concepiti per incoraggiare l’innovazione, facilitare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica d’asilo; c) il sostegno a operazioni transnazionali di sensibilizzazione alla politica europea d’asilo e alla situazione e alle circostanze delle persone di cui all’; d) il sostegno alla divulgazione e allo scambio di informazioni, compreso l'uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti del Fondo. 3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce la priorità dell'azione comunitaria è adottato secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Azioni comunitarie (Art. 8 Decisione (UE) 2004/904) — Testo vigente | Portale Normativo