Art. 3

Gruppi destinatari delle azioni

In vigore dal 2 dic 2004
Ai fini della presente decisione, i gruppi destinatari sono composti dalle seguenti categorie: (1) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo del 1967 e autorizzato a risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri; (2) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (6); (3) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia domandato di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste ai punti 1 e 2; (4) qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolidi che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE.
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Gruppi destinatari delle azioni (Art. 3 Decisione (UE) 2004/904) — Testo vigente | Portale Normativo