Art. 3
Gruppi destinatari delle azioni
In vigore dal 2 dic 2004
Ai fini della presente decisione, i gruppi destinatari sono composti dalle seguenti categorie:
(1)
qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo del 1967 e autorizzato a risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri;
(2)
qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (6);
(3)
qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia domandato di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste ai punti 1 e 2;
(4)
qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolidi che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:904:oj#art-3