Art. 1

Istituzione del Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 e obiettivi

In vigore dal 2 dic 2004
1.   La presente decisione istituisce, per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010, il Fondo europeo per i rifugiati (di seguito «Fondo»). 2.   Il Fondo è destinato a sostenere e promuovere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della pertinente legislazione comunitaria.
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