Art. 4
Azioni
In vigore dal 2 dic 2004
1. Il Fondo sostiene le azioni degli Stati membri relative a una o più dei seguenti aspetti:
a)
alle condizioni di accoglienza e alle procedure di asilo;
b)
all’integrazione delle persone di cui all’, il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha un carattere durevole e stabile;
c)
al rimpatrio volontario delle persone di cui all’, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano lasciato il territorio dello Stato membro.
2. Le azioni previste al paragrafo 1 sostengono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni della pertinente normativa comunitaria attuale o futura, nel settore del sistema europeo comune di asilo.
3. Le azioni tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale.
Storico versioni
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