Art. 4 · Azioni

Art. 4

Azioni

In vigore dal 2 dic 2004
1.   Il Fondo sostiene le azioni degli Stati membri relative a una o più dei seguenti aspetti: a) alle condizioni di accoglienza e alle procedure di asilo; b) all’integrazione delle persone di cui all’, il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha un carattere durevole e stabile; c) al rimpatrio volontario delle persone di cui all’, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano lasciato il territorio dello Stato membro. 2.   Le azioni previste al paragrafo 1 sostengono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni della pertinente normativa comunitaria attuale o futura, nel settore del sistema europeo comune di asilo. 3.   Le azioni tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale.
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