Art. 5

Azioni nazionali ammissibili in materia di condizioni d’accoglienza e procedure d’asilo

In vigore dal 2 dic 2004
Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di condizioni d’accoglienza e di procedure d’asilo e riguardanti in particolare: a) le infrastrutture o i servizi destinati all’alloggio; b) la fornitura di aiuti materiali, di assistenza medica o psicologica; c) l’assistenza sociale, l’informazione o l’assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative; d) l'assistenza legale e linguistica; e) l’istruzione, la formazione linguistica, e altre iniziative coerenti con lo status della persona; f) la prestazione di servizi di sostegno quali la traduzione e la formazione per contribuire a migliorare le condizioni di accoglienza, l’efficacia e la qualità delle procedure di asilo; g) l’informazione delle comunità locali che interagiranno con le persone accolte nel paese ospitante.
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Azioni nazionali ammissibili in materia di condizioni d’accoglienza e procedure d’asilo (Art. 5 Decisione (UE) 2004/904) — Testo vigente | Portale Normativo