Art. 5
Azioni nazionali ammissibili in materia di condizioni d’accoglienza e procedure d’asilo
In vigore dal 2 dic 2004
Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di condizioni d’accoglienza e di procedure d’asilo e riguardanti in particolare:
a)
le infrastrutture o i servizi destinati all’alloggio;
b)
la fornitura di aiuti materiali, di assistenza medica o psicologica;
c)
l’assistenza sociale, l’informazione o l’assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative;
d)
l'assistenza legale e linguistica;
e)
l’istruzione, la formazione linguistica, e altre iniziative coerenti con lo status della persona;
f)
la prestazione di servizi di sostegno quali la traduzione e la formazione per contribuire a migliorare le condizioni di accoglienza, l’efficacia e la qualità delle procedure di asilo;
g)
l’informazione delle comunità locali che interagiranno con le persone accolte nel paese ospitante.
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