Art. 6
Azioni nazionali ammissibili in materia d’integrazione
In vigore dal 2 dic 2004
Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di integrazione nella società degli Stati membri delle persone di cui all’, paragrafo 1, lettera b), nonché dei loro familiari, e in particolare:
a)
la consulenza e l'assistenza in settori quali l’alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mondo del lavoro, l'assistenza medica, psicologica e sociale;
b)
l’adattamento dei beneficiari alla società dello Stato membro, anche sul piano socioculturale, nonché la condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
c)
le azioni di promozione della partecipazione civile e culturale, duratura e sostenibile, dei beneficiari;
d)
le misure incentrate sull’istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;
e)
le azioni dirette a promuovere l'autovalorizzazione e a rendere tali persone autonome, anche sul piano economico;
f)
le azioni a favore dell'instaurazione di contatti utili e di un dialogo costruttivo fra queste persone e la società di accoglienza tra cui azioni che promuovono il coinvolgimento di partner fondamentali quali il pubblico in generale, le autorità locali, le associazioni di rifugiati, i gruppi di volontariato, le parti sociali e la società civile nel senso più ampio;
g)
le misure a favore dell'acquisizione di competenze da parte di tali persone, ivi compresa la formazione linguistica;
h)
le azioni volte a promuovere parità di accesso e di risultati per quanto riguarda le relazioni di tali persone con gli enti pubblici.
Storico versioni
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