Art. 2

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 2 dic 2004
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 è pari a 114 milioni di EUR. 2.   Gli stanziamenti annuali del Fondo sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
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