Art. 12
Responsabilità della Commissione e degli Stati membri
In vigore dal 2 dic 2004
1. La Commissione:
a)
adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, le linee guida riguardanti le priorità dei programmi pluriennali previsti dall’ e comunica agli Stati membri le dotazioni finanziarie indicative del Fondo;
b)
quale responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo appropriati, affinché i fondi comunitari siano utilizzati in modo regolare ed efficace. Tale verifica include in particolare un controllo preliminare, sulla base di documenti e in loco, delle procedure di attuazione, dei sistemi di controllo, dei sistemi di contabilità e delle procedure di appalto e di concessione delle sovvenzioni posti in essere dalle autorità responsabili. La Commissione procede ad ogni necessario riesame in occasione di mutamenti sostanziali delle procedure o dei sistemi;
c)
attua le azioni comunitarie previste all’.
2. Gli Stati membri:
a)
sono responsabili dell’attuazione delle azioni nazionali che beneficiano del sostegno del Fondo;
b)
adottano le misure necessarie al funzionamento efficiente del Fondo a livello nazionale associandovi tutte le parti interessate alla politica d’asilo, conformemente alla prassi nazionale;
c)
designano l'autorità responsabile per gestire le azioni nazionali sostenute dal Fondo conformemente alla normativa comunitaria applicabile e al principio di sana gestione finanziaria;
d)
assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e si accertano che i sistemi di gestione e di controllo siano applicati in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizioni di questi sistemi;
e)
attestano l’esattezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e si accertano che provengano da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;
f)
collaborano con la Commissione per la raccolta dei dati statistici necessari all’attuazione dell’.
3. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri:
a)
garantisce la diffusione dei risultati delle azioni intraprese nell’ambito della fase 2000-2004 del Fondo e di quelle da attuare nell’ambito della fase 2005-2010;
b)
si accerta che le azioni sostenute dal Fondo siano oggetto di un’informazione, di una pubblicità e di un controllo adeguati;
c)
garantisce la coerenza globale e la complementarietà delle azioni con ulteriori politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.
Storico versioni
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