Art. 14
Criteri di selezione
In vigore dal 2 dic 2004
L'autorità responsabile procede alla selezione dei progetti tenendo conto dei seguenti criteri:
a)
la situazione e le necessità nello Stato membro;
b)
il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto del numero di persone cui si rivolge il progetto;
c)
l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe;
d)
la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee o nell'ambito di programmi nazionali.
CAPO III
PROGRAMMAZIONE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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