Art. 14

Criteri di selezione

In vigore dal 2 dic 2004
L'autorità responsabile procede alla selezione dei progetti tenendo conto dei seguenti criteri: a) la situazione e le necessità nello Stato membro; b) il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto del numero di persone cui si rivolge il progetto; c) l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe; d) la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee o nell'ambito di programmi nazionali. CAPO III PROGRAMMAZIONE
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Criteri di selezione (Art. 14 Decisione (UE) 2004/904) — Testo vigente | Portale Normativo