Art. 17

Ripartizione annuale delle risorse destinate alle azioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 attuate negli Stati membri

In vigore dal 2 dic 2004
1.   Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l’importo fisso di 300 000 EUR. In conformità delle nuove prospettive finanziarie tale importo è fissato a 500 000 EUR all’anno per gli anni 2005, 2006 e 2007 a favore degli Stati entrati a far parte dell’Unione europea il 1o maggio 2004. 2.   Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione: a) al numero delle persone ammesse ad una delle categorie di cui all’, punti 1 e 2, nel corso dei tre anni precedenti, per il 30 % del loro volume; b) al numero delle persone di cui all’, punti 3 e 4, registrate nel corso dei tre anni precedenti, per il 70 % del loro volume. 3.   Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dall'Istituto statistico della Comunità europea, conformemente alla normativa comunitaria relativa alla raccolta e all’analisi delle statistiche nel settore dell’asilo.
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