Art. 21

Ammissibilità

In vigore dal 2 dic 2004
1.   Le spese corrispondono a pagamenti eseguiti dai beneficiari finali delle sovvenzioni e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente. 2.   Per essere considerata ammissibile al sostegno del Fondo, una spesa deve essere stata effettuata al massimo entro il 1o gennaio dell’anno al quale si riferisce la decisione di cofinanziamento della Commissione prevista dall’, paragrafo 4. 3.   La Commissione decide, in base alla procedura prevista dall’, paragrafo 3, le norme relative all’ammissibilità delle spese nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri ai sensi degli e cofinanziate dal Fondo.
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Ammissibilità (Art. 21 Decisione (UE) 2004/904) — Testo vigente | Portale Normativo