Art. 7 · Azioni nazionali ammissibili in materia di rimpatrio volontario

Art. 7

Azioni nazionali ammissibili in materia di rimpatrio volontario

In vigore dal 2 dic 2004
Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di rimpatrio volontario, e in particolare: a) l’informazione e i servizi di consulenza relativi ai programmi di rimpatrio volontario; b) l’informazione relativa alla situazione nei paesi o nelle regioni d’origine o di residenza abituale precedente; c) la formazione generale o professionale e l’aiuto al reinserimento; d) le azioni delle comunità d’origine residenti nell’Unione europea che facilitino il rimpatrio volontario delle persone considerate nella presente decisione; e) le azioni che facilitano l'organizzazione e l'attuazione dei programmi nazionali di rimpatrio volontario.
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