Art. 12

Altre ritenute fiscali — Rapporti con altre disposizioni convenzionali

In vigore dal 29 nov 2004
1.   Il presente accordo non osta a che le parti prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui al presente accordo, conformemente alle proprie leggi nazionali o ai sensi di convenzioni contro la doppia imposizione. 2.   Le disposizioni delle convenzioni contro la doppia imposizione tra San Marino e gli Stati membri non ostano al prelievo della ritenuta alla fonte prevista dal presente accordo.
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Altre ritenute fiscali — Rapporti con altre disposizioni convenzionali (Art. 12 Decisione (UE) 2004/903) — Testo vigente | Portale Normativo