Art. 9

Comunicazione volontaria

In vigore dal 29 nov 2004
1.   San Marino stabilisce una procedura che permetta al beneficiario effettivo, così come definito all’, di evitare la ritenuta alla fonte di cui all’, autorizzando espressamente il proprio agente pagatore stabilito a San Marino a comunicare i pagamenti di interessi all’autorità competente di detto Stato. Tale autorizzazione contempla tutti i pagamenti di interessi versati o attribuiti direttamente al beneficiario effettivo da parte di quell’agente pagatore. 2.   Le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare in caso di espressa autorizzazione del beneficiario effettivo sono costituite da: a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell’ del presente accordo, integrate, laddove disponibile, dal numero fiscale identificativo assegnato dallo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo; b) denominazione e indirizzo dell’agente pagatore; c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi, e d) importo del pagamento di interessi come definito nell’ del presente accordo. 3.   L’autorità competente di San Marino comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all’autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Tali comunicazioni sono automatiche ed hanno luogo almeno una volta all’anno, entro 6 mesi dalla fine dell’anno fiscale a San Marino, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante detto anno fiscale.
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Comunicazione volontaria (Art. 9 Decisione (UE) 2004/903) — Testo vigente | Portale Normativo