Art. 13
Scambio di informazioni su richiesta
In vigore dal 29 nov 2004
1. Le Autorità competenti di San Marino e di ciascuno degli Stati membri si scambiano informazioni sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato richiesto, o sui comportamenti analoghi, per i redditi contemplati nel presente accordo. Per «comportamenti analoghi» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso grado di illiceità della frode fiscale a norma della legislazione dello Stato richiesto, che arrecano pregiudizio agli interessi fiscali dello Stato richiedente. In risposta ad una richiesta debitamente giustificata, lo Stato richiesto fornisce le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede penale o non penale.
2. Nel determinare se fornire o meno le informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato richiesto applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente.
3. Lo Stato richiesto fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca frode fiscale o comportamento analogo. I ragionevoli motivi di sospetto dello Stato richiedente in merito ad una frode fiscale o ad un comportamento analogo possono fondarsi su:
a)
documenti autenticati o meno, compresi, ma non esclusivamente, documenti aziendali, libri contabili o documentazione bancaria;
b)
testimonianze del contribuente;
c)
informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo, o da altre terze persone, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; o
d)
elementi di prova indiziari.
4. L’autorità competente dello Stato richiedente è tenuta a fornire i seguenti elementi all’autorità competente dello Stato richiesto quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi del presente accordo al fine di dimostrare la presumibile pertinenza delle informazioni in rapporto alla richiesta:
a)
l’identità della persona sotto esame o indagine;
b)
una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente vorrebbe ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
c)
il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
d)
i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto, o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato richiesto;
e)
nella misura in cui conosciuti, il nome e l’indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;
f)
una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative dello Stato richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato richiedente, allora l’autorità competente dello Stato richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi dello Stato richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente accordo;
g)
una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.
5. L’autorità competente dello Stato richiesto è tenuta a trasmettere le informazioni allo Stato richiedente nel più breve tempo possibile.
6. San Marino avvia negoziati bilaterali con ciascuno degli Stati membri onde definire i singoli casi che ricadono nella categoria dei «comportamenti analoghi» in conformità con le procedure di imposizione fiscale in vigore in ciascuno di tali Stati.
Storico versioni
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