Art. 4

Definizione di agente pagatore

In vigore dal 29 nov 2004
Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» a San Marino si intendono le banche di diritto bancario sammarinese, nonché gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, residenti o stabiliti a San Marino, società di persone o stabili organizzazioni di società estere, che, nello svolgimento della propria attività, anche occasionalmente, accettano, detengono, investono o trasferiscono attività patrimoniali di terzi, ovvero semplicemente corrispondono o attribuiscono pagamenti di interessi.
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