Art. 4
Definizione di agente pagatore
In vigore dal 29 nov 2004
Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» a San Marino si intendono le banche di diritto bancario sammarinese, nonché gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, residenti o stabiliti a San Marino, società di persone o stabili organizzazioni di società estere, che, nello svolgimento della propria attività, anche occasionalmente, accettano, detengono, investono o trasferiscono attività patrimoniali di terzi, ovvero semplicemente corrispondono o attribuiscono pagamenti di interessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:903:oj#art-4