Art. 8

Ripartizione del gettito fiscale

In vigore dal 29 nov 2004
1.   San Marino trattiene il 25 % del proprio gettito derivante dalla ritenuta alla fonte di cui all’ e trasferisce il 75 % di tale gettito allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. 2.   Tali trasferimenti hanno luogo in un'unica rata per ciascuno Stato membro entro i 6 mesi successivi al termine dell’anno fiscale di San Marino. 3.   San Marino adotta le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.
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Ripartizione del gettito fiscale (Art. 8 Decisione (UE) 2004/903) — Testo vigente | Portale Normativo