Art. 7

Ritenuta alla fonte

In vigore dal 29 nov 2004
1.   Allorché il beneficiario effettivo è residente in uno Stato membro San Marino preleva una ritenuta alla fonte ad un’aliquota del 15 % nei primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente. 2.   L’agente pagatore applica la ritenuta alla fonte come segue: a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a): sull’importo degli interessi corrisposti o accreditati; b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere b) o d): sull’importo degli interessi o dei redditi specificati a tali lettere, o mediante un prelievo di effetto equivalente a carico del destinatario sull’intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso; c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c): sull’ammontare dei redditi ivi specificati; d) laddove San Marino eserciti l’opzione di cui all’, paragrafo 4: sull’importo degli interessi annualizzati. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), la ritenuta alla fonte viene prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando l’agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione sulla base delle informazioni in suo possesso, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata, a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prova della data di acquisizione. 4.   Le imposte diverse da quella di cui al presente accordo sullo stesso pagamento di interessi, ed in particolare le ritenute alla fonte che vengono prelevate da San Marino sui redditi da interessi di fonte sammarinese, vengono detratte dall'importo della ritenuta alla fonte calcolato conformemente al presente articolo. 5.   L’applicazione della ritenuta alla fonte da parte dell’agente pagatore situato a San Marino non impedisce allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale. Nei casi in cui un contribuente dichiari redditi da interessi ottenuti da un agente pagatore situato a San Marino alle autorità tributarie nello Stato membro in cui ha la residenza, quei redditi da interessi sono ivi assoggettati a tassazione alle stesse aliquote che si applicano agli interessi percepiti in detto Stato membro.
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Ritenuta alla fonte (Art. 7 Decisione (UE) 2004/903) — Testo vigente | Portale Normativo