Art. 10

Eliminazione della doppia imposizione fiscale

In vigore dal 29 nov 2004
1.   Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo assicura, a norma dei paragrafi 2 e 3, l’eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’. 2.   Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all’ a San Marino, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo, secondo la legislazione nazionale, un credito d’imposta pari all’importo della ritenuta effettuata. Se detto importo supera l’importo dell’imposta dovuta, secondo la legislazione nazionale, sull'importo totale del pagamento di interessi assoggettato alla ritenuta alla fonte di cui all', lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo rimborsa al beneficiario effettivo l’importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta. 3.   Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all’, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda un credito d’imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta fiscale viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2. 4.   Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d’imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all’.
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Eliminazione della doppia imposizione fiscale (Art. 10 Decisione (UE) 2004/903) — Testo vigente | Portale Normativo