Art. 15

Consultazione e riesame

In vigore dal 29 nov 2004
1.   In caso di disaccordo fra l’autorità competente di San Marino e una o più delle altre autorità competenti elencate nell'allegato I riguardo all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, esse si adoperano per risolvere il caso tramite mutuo consenso. Esse notificano immediatamente alla Commissione delle Comunità europee e alle autorità competenti degli altri Stati membri i risultati delle loro consultazioni. Su richiesta di qualsiasi tra le autorità competenti elencate nell'allegato I, la Commissione può partecipare alle consultazioni quando queste implicano questioni interpretative. 2.   Le parti contraenti si consultano almeno ogni tre anni o su richiesta di una delle parti contraenti al fine di esaminare e, se ritenuto necessario dalle parti contraenti, migliorare il funzionamento tecnico dell’accordo e valutare gli sviluppi internazionali. Le consultazioni si tengono entro un mese dalla richiesta o quanto prima nei casi urgenti. 3.   Alla luce di tale valutazione, le parti contraenti possono consultarsi al fine di esaminare se è necessario modificare l’accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale. 4.   Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione del presente accordo, le parti contraenti si consultano al fine di valutare se è necessario modificare il presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale. 5.   Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le parti contraenti si notificano i possibili sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo. Ciò comprende altresì ogni accordo in materia affine fra una delle parti contraenti ed uno Stato terzo.
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Consultazione e riesame (Art. 15 Decisione (UE) 2004/903) — Testo vigente | Portale Normativo